Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, in ogni caso, incidono nell’ambito della concessione demaniale. Sono individuati, ai fini del presente Regolamento, i seguenti soggetti qualificati:
- Società Concessionaria: Marina Dorica S.p.A., titolare della concessione demaniale;
- Nautiservice Cagnoni S.r.l.: titolare di altra concessione demaniale per la gestione di uno scalo di alaggio compatibile e funzionale con l’attività portuale;
- Vigili del Fuoco beneficiario di un lotto demaniale per compiti istituzionali;
- Soggetti convenzionati: Consorzio Vanvitelli S.p.A., e Nautiservice Cagnoni S.r.l., soggetti gestori in via esclusiva di spazi in mare ed a terra in virtù di apposita convenzione con la Società Concessionaria;
- Utenti : tutti coloro che accedono alla struttura portuale e/o usufruiscono dei servizi portuali, anche in veste di assegnatari di unità immobiliari e/o gestori di attività commerciali.
La Concessionaria Marina Dorica potrà in ogni momento proporre all’Autorità Portuale modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.
I rapporti generali con le competenti Autorità sono intrattenuti dalla Società Concessionaria.
La Direzione del Porto, nell’espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità competenti. La Società Concessionaria curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell’Utenza. Con particolare riferimento alle operazioni antincendio e antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.
La Società Concessionaria ha attribuito con apposita convenzione al Consorzio Vanvitelli S.p.A. ed alla Nautiservice Cagnoni S.r.l., la piena autonomia e responsabilità d’uso, gestionale, tariffaria e tecnica, di strutture, aree, impianti e posti barca, da attuarsi nel rispetto del presente regolamento. I Soggetti Convenzionati hanno facoltà di gestire quanto sopra sia direttamente che per il tramite di terzi gestori, anche Soci degli stessi, e potranno altresì attuare e gestire, sia direttamente che per il tramite di terzi gestori, anche Soci degli stessi, servizi aggiuntivi in favore degli Utenti.
Ove di seguito si faccia menzione dei “ Soggetti convenzionati “ si deve intendere “Soggetti convenzionati e/o terzi gestori, anche Soci degli stessi“.
Le Convenzioni con i soggetti convenzionati e quelle fra questi ed i terzi gestori, anche Soci degli stessi, deliberate dai rispettivi organi amministrativi, vanno inviate all’Autorità Portuale per l’approvazione e pubblicazione.
La Società Concessionaria è tenuta a garantire l’utilizzo e la piena funzionalità del porto e dei seguenti servizi generali:
- pulizia dello specchio acqueo;
- pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta dei rifiuti e liquami;
- servizi antincendio, antinquinamento e pronto soccorso e quant’altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell’Autorità Portuale;
- primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell’ambito portuale;
- servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici, telematici e loro manutenzione;
- illuminazione del porto;
- segnalamenti marittimi;
- sorveglianza nell’ambito della concessione demaniale;
- tenuta e aggiornamento dell’elenco degli assegnatari di posti barca e relativa loro reperibilità;
- accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutte le strutture, aree, fondali, fabbricati, impianti, ecc. acquistati o costruiti dalla Società Concessionaria o compresi nella concessione demaniale;
- ascolto assistenza radiotelefonica di cui al successivo art. 6;
- quant’altro utile alla completezza ed al buon livello dell’offerta complessiva dei servizi portuali.
La Direzione del Porto svolge il servizio di ascolto radio sul canale 08 della banda VHF/FM per l’assistenza all’Utenza 24 ore su 24.
La Direzione del Porto Turistico “Marina Dorica” di Ancona è costituita, nell’organico e nelle modalità di funzionamento, con regolare deliberazione della Società Concessionaria, approvata dall’Autorità Portuale.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell’Autorità Portuale, Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell’ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività. La Direzione del Porto persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società Concessionaria abbia disposto l’affidamento per specifiche attività. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell’ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante tra l’altro la scritta “Marina Dorica” con il nome e la qualifica. Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d’impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell’approdo, dei natanti e di quanti operano nel porto stesso. Alle medesime prescrizioni di carattere generale dovrà attenersi il personale alle dirette dipendenze dei Soggetti Convenzionati.
La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell’ambito portuale. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza possono in ogni momento dare disposizioni agli Utenti ed a chi si trovi nell’ambito portuale e debbono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi di eventuali trasgressori per i conseguenti provvedimenti del caso. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Direzione del Porto la facoltà di espellerlo. Per l’Utente vincolato da contratto di ormeggio, la Società Concessionaria, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso. Ove si ravvisassero reati, la Direzione del Porto denuncerà i fatti alle competenti Autorità.
La Società Concessionaria può predisporre specifiche sanzioni a carico dei contravventori alle norme che regolano l’utilizzazione del porto. Tali sanzioni saranno applicate dalla Società Concessionaria su segnalazione della Direzione del Porto e, se di carattere pecuniario, saranno devolute in beneficenza.
In caso di assenza o irreperibilità dei legittimi proprietari o degli equipaggi, ovvero in caso di rifiuto ad adempiere da parte degli stessi, la Direzione del Porto, informati gli Organi di Polizia competenti, provvederà direttamente allo spostamento delle imbarcazioni, degli autoveicoli e delle cose in genere che si trovino in violazione del presente Regolamento o che comunque arrechino disturbo o impedimento al regolare svolgersi dell’attività portuale. Tali spostamenti saranno effettuati a spese del proprietario, fatti salvi eventuali maggiori danni e salvo la applicazione delle sanzioni di cui al precedente art.10.
I posti ormeggio sono distinti in 9 (nove) categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito, a fianco di ciascuna categoria:
- fino a m. 5 a terra
- fino a m. 6 a terra
- fino a m. 7 a terra
- fino a m. 6 x 2,15
- fino a m. 7,5 x 2,85
- fino a m. 10 x 3,50
- fino a m. 12 x 4,25
- fino a m. 15 x 4,90
- fino a m. 20 x 5,80
Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili ecc.
Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell’assegnazione e del posto ormeggio e del canone, salvo la tolleranza prevista all’ultimo comma. Ferme restando le dimensioni di larghezza indicate è tollerata, per ciascuna categoria, una lunghezza maggiore di non più del 5% rispetto a quella massima prevista, con un minimo di 50 cm.
La Società Concessionaria, per comprovate esigenze tecniche, ha facoltà di derogare alle dimensioni sopra indicate.
Le dotazioni del posto ormeggio, sia tecniche che di servizi (cime di ormeggio, ammortizzatori, tubi per acqua potabile, cavi per corrente elettrica, ecc.) saranno a cura e spese degli Utenti titolari dei posti ormeggio.
Per garantire la sicurezza le prese elettriche ed i relativi cavi di alimentazione delle imbarcazioni dovranno essere conformi alle normative UNI-CEI in vigore.
La Direzione del porto ed il personale di servizio segnaleranno eventuali difformità all’Utente ed in caso di rischio potranno autonomamente distaccare le utenze e le apparecchiature non conformi senza possibilità di rivalsa da parte degli Utenti.
I posti ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L’Utente, dal momento della consegna, ha la disponibilità dell’ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria e/o i Soggetti convenzionati provvederanno perché questo sia mantenuto sempre libero.
La Società Concessionaria, e/o i Soggetti Convenzionati per i posti di loro competenza, hanno la facoltà di assegnare temporaneamente all’utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali.
La Società Concessionaria inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine e d’intesa con le Società Convenzionate, modificare l’ubicazione dei posti di ormeggio.
Per motivi di sicurezza qualora lo spostamento venga disposto dai Soggetti convenzionati e/o terzi gestori esso dovrà essere comunicato tempestivamente alla Società concessionaria.
Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell’ormeggio a lui assegnato, con divieto di ormeggiare altrove, tranne nei casi di cui all’art. 14.In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d’ufficio a norma dell’art. 11.
Ad ogni posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d’ufficio a norma dell’art. 11.
I posti auto all’interno di Marina Dorica sono delimitati da apposita segnaletica nelle aree destinate a parcheggio, definite dall’apposito piano parcheggi adottato; il piano potrà essere rivisto, d’intesa con i Soggetti Convenzionati, per mutate esigenze di funzionamento del porto, ferme restando le prerogative degli aventi diritto al posto auto.
A ciascun posto barca corrisponde la disponibilità di un posto auto all’interno del perimetro portuale: il titolare di posto barca che ne faccia richiesta al proprio Soggetto Convenzionato può ottenere l’assegnazione nominativa del posto, nell’area di competenza dello stesso Soggetto e su iniziativa dello stesso, che provvederà (direttamente o tramite la Soc. Concessionaria) alla identificazione del posto auto con numero di assegnazione, al quale dovrà corrispondere apposito contrassegno recante lo stesso numero. Il contrassegno, esposto sul veicolo, non costituisce titolo di ingresso del veicolo nel porto turistico ma solo autorizzazione al parcheggio sul posto corrispondente. Il contrassegno potrà essere consegnato in più esemplari. Tuttavia è fatto divieto al titolare di posto nominativo di introdurre più di un veicolo e/o di parcheggiare in posto diverso da quello a lui assegnato. Sarà obbligo del Concessionario, su delega dei Soggetti Convenzionati, mantenere libero il posto nominalmente assegnato, ricorrendo se necessario a servizi di rimozione.
Al titolare del posto barca che non faccia richiesta dell’assegnazione nominativa del posto auto è consentita la possibilità di introdurre un secondo veicolo mediante una ulteriore chiave di accesso al porto ed i due mezzi potranno essere parcheggiati in qualunque zona del porto nei posti non assegnati.
La Direzione del porto identifica una quota di posti auto aggiuntivi che sono a) al servizio della cittadinanza, con accesso diurno indipendente da quello degli utenti di Marina Dorica e b) al servizio dei condomini e degli esercizi pubblici del fabbricato ovest; questi ultimi sono serviti dalla viabilità interna di Marina Dorica e disciplinati da apposite norme che la Direzione adotta in funzione delle necessità, dei periodi di maggiore o minore afflusso di utenti e nell’ottica di garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi portuali.
Ciascun utente che parcheggi in modo difforme dalle norme adottate potrà essere assoggettato a servizio di rimozione ai sensi dell’art.11
Le tariffe per l’Utenza saranno stabilite ai sensi del precedente art. 4 dai Soggetti convenzionati.
Per quant’altro a questi non attribuito, le tariffe massime saranno stabilite dalla Società Concessionaria, con riferimento alle norme previste dalle convenzioni. Le tariffe vanno comunicate alla Autorità Portuale.
Le imbarcazioni in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione del Porto l’assegnazione di un posto di ormeggio, devono attendere nell’avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l’assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni. Il Comandante della imbarcazione in transito ha l’obbligo di presentarsi, appena possibile, presso la Direzione del Porto con i documenti di navigazione, per la registrazione del transito. Per tutto il tempo della permanenza, i documenti saranno custoditi dalla Direzione del Porto. La permanenza delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore. In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.
La Direzione del Porto deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l’indicazione delle imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d’imbarcazione, il proprietario, il comandante, il numero delle persone trasportate, la data e l’ora d’arrivo e di partenza ed il posto assegnato.
È a disposizione delle imbarcazioni in transito una quantità di posti di ormeggio non inferiore a dieci, direttamente gestiti dalla Società Concessionaria.
La Direzione del Porto potrà, sentita la disponibilità dei posti presso i Soggetti Convenzionati, assegnare alle imbarcazioni in transito, oltre a quelli di cui al precedente punto, ormeggi liberi presso i medesimi soggetti; in tal caso sarà direttamente la Società Concessionaria a gestire l’ormeggio, addebitando all’Utente le tariffe stabilite dal successivo art. 23.
Le imbarcazioni in avaria o riparazione, manutenzione, allestimento e/o consegna, ormeggiate nelle banchine cantieristiche, non sono da considerare in transito.
A fronte della loro permanenza, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite dalla Società Concessionaria. Per le manifestazioni sportive autorizzate, e preventivamente notificate alla Direzione, è previsto l’ormeggio gratuito delle imbarcazioni di stanza presso altri porti, per i tre giorni precedenti e seguenti la manifestazione, salvo condizioni meteo avverse. È facoltà della Direzione non concedere l’ormeggio gratuito per manifestazioni sportive ad imbarcazioni non titolari di ormeggio presso altro porto, a sua discrezione.
L’Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione del Porto.
L’Utente è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse e dei danni cagionati a terzi e alle strutture portuali ed è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.
Tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima e di quelle specifiche impartite dalla Direzione del Porto e dall’Autorità Marittima tramite apposita ordinanza.
Durante la navigazione, gli spostamenti e le manovre in porto ed entro un raggio di 300 metri al di fuori dell’imboccatura, le unità dovranno:
- mantenere una velocità non superiore a tre nodi, comunque tale da non provocare onda ed in ogni caso una velocità di sicurezza, in relazione alle condizioni del momento;
- per l’ingresso/uscita dell’imboccatura del porto, le unità dovranno procedere seguendo la linea mediana dando precedenza alle unità in uscita;
- rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza;
- immettersi nel canale centrale, provenendo da quelli laterali, a minima velocità, dando la precedenza alle imbarcazioni in transito nel canale e, all’interno dei canali laterali, a quelle in manovra di ormeggio.
Solo le imbarcazioni addette al servizio del porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicata. Salvo casi di forza maggiore o specifica autorizzazione, è fatto divieto a tutte le imbarcazioni di navigare nell’ambito portuale, e, nel raggio di 300 metri dall’imboccatura del porto, con la sola propulsione velica.
Le imbarcazioni con pescaggio inferiore a 3 metri, possono accedere ai rispettivi posti ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale. Le imbarcazioni con pescaggio superiore, al loro primo ingresso, debbono attendere nell’avanporto le disposizioni della Direzione del Porto. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.
È vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte dei pontili principali e laterali predisposte, come da figura allegata, evitando di connettere attrezzature metalliche direttamente alle bitte dei pontili. L’ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell’utente, di diametro adeguato, in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del Porto; su fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.
La Direzione del Porto può disporre d’ufficio il rinforzo e/o la sostituzione degli ormeggi o l’allontanamento delle unità in difetto con addebito all’utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna unità a terzi, è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.
Onde prevenire incidenti le imbarcazioni devono essere tenute in piena efficienza sia in navigazione che all’ormeggio.
La Direzione del Porto, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.
Il proprietario dell’imbarcazione è direttamente responsabile per i danneggiamenti provocati ad altre imbarcazioni e/o strutture dell’approdo.
Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; il personale incaricato del servizio può disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi competenti.
L’utente che per qualsiasi motivo intende lasciare libero il proprio posto barca per un periodo superiore alle 24 ore deve avvertire la Direzione del Porto indicando la data e l’ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno con almeno 48 ore di anticipo.
La viabilità del Porto, deve consentire l’accesso ai pontili e l’uso delle infrastrutture. In particolare, preso atto della necessità operativa del collegamento al mare di tutti gli operatori commerciali aventi la propria sede in prossimità del Lungomare Zipa, la viabilità è organizzata, con apposita segnaletica, compatibilmente con tali esigenze. Pertanto essa tende sia a contenere il flusso e la velocità di circolazione nel tratto di strada interessata da tali attraversamenti, sia a preavvertire della possibilità di attraversamenti e manovre di macchine, imbarcazioni, mezzi e materiali, sia imponendo agli operatori di effettuare l’attraversamento nel minimo tempo necessario, previo temporaneo blocco della circolazione veicolare e pedonale da effettuare sotto la loro responsabilità. Con tale organizzazione lo svolgimento delle attività commerciali e l’accesso agli scali di alaggio degli operatori di cui sopra, sono del tutto compatibili e funzionali con la realtà del Porto.
L’accesso ai pontili è riservato:
- Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- Al personale dipendente della Società Concessionaria, della Direzione del Porto e dei Soggetti Convenzionati;
- Agli organi della Pubblica Amministrazione per ragioni di servizio;
- Alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto.
È vietato l’accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio. Il trasporto, da parte degli utenti, di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto alla bisogna della Direzione del Porto.
L’accesso al Porto, oltre che ai soggetti di cui sopra, è consentito ai visitatori se autorizzati dalla Direzione del Porto.
All’interno del Porto, sono ammessi esclusivamente animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Questi dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola se risultino pericolosi o molesti nel rispetto delle vigenti norme e, in ogni caso, sotto controllo e con tutte le precauzioni atte ad evitare che possano arrecare molestia o disagio.
I proprietari sono tenuti alla raccolta delle eventuali deiezioni
L’accesso al porto è consentito secondo le regole di circolazione e parcheggio stabilite dal presente regolamento e dalle disposizioni della Direzione o con uso di apposito dispositivo elettronico o per specifica autorizzazione della Direzione.
La velocità massima consentita è di 30 km/ora.
È vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli, i pontili, i piazzali, i parcheggi e le strade. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d’ufficio a norma dell’art. 11.
Salva diversa autorizzazione della Società Concessionaria, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi della stessa Società Concessionaria o dei Soggetti Convenzionati, utilizzando le strutture fisse già in essere nel bacino portuale o costruite per lo scopo. Le imbarcazioni che per qualsiasi motivo necessitano di essere tirate in secco, possono sostare a terra esclusivamente negli appositi spazi.
Ad integrazione di quanto previsto e riservato per i Soggetti Convenzionati, in linea generale è fatto divieto a terzi di svolgere nell’ambito portuale, sia a terra sia a bordo delle imbarcazioni, attività economiche.
Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione della Società Concessionaria a condizione che dette attività siano preventivamente autorizzate dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
Le ditte che intendono essere autorizzate ad effettuare lavori a bordo delle imbarcazioni dovranno produrre idonea documentazione secondo un apposito elenco predisposto dalla Direzione del Porto nel rispetto della normativa vigente.
La autorizzazione ad operare nell’ambito del Porto Turistico dovrà essere rinnovata annualmente da parte delle Ditte, con le modalità di cui sopra e la soc. Concessionaria si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il mantenimento dei requisiti richiesti da parte delle ditte di cui sopra e di revocare l’autorizzazione sia in caso di perdita degli stessi che di inosservanza delle norme del presente Regolamento e di qualsiasi altra norma in materia di sicurezza o antinquinamento.
L’Utente che intenda eseguire lavori in economia diretta all’unità di proprietà deve richiedere autorizzazione alla Direzione del Porto concordando prima e sottoscrivendo le modalità di esecuzione sia in ordine alla necessità di occupare spazio nella apposita area Bricolage e sia per quanto concerne le norme di sicurezza e tutela ambientale.
Sono vietati lavori con la fiamma ossidrica o simili sulla unità, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto.
È vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l’autorizzazione della Direzione del Porto.
Può essere consentito l’uso di piccole apparecchiature elettriche che non provocano scintilla solo se collegate con cavo ricoperto in gomma a norme UNI-CEI con collegamento a terra e senza giunture.
Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo ed alaggio, manutenzione, lavoro cantieristico, distribuzione carburanti, ecc.) nell’ambito del porto, devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dalla Società Concessionaria. Questa, inoltre, potrà verificare che siano rispettate le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e in genere degli operatori che esplichino una qualsiasi attività nell’ambito portuale.
Nel Porto è dovunque vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni.
Per i rifiuti solidi, L’Utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti.
Le esche e il pesce vivo o morto non possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti, ne abbandonati in ambito portuale.
I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente depositati negli appositi contenitori speciali.
In porto è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolari idrocarburi. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in mare, nei pontili o a terra il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, le imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.
All’interno del Porto è vietata l’attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative. I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte di rumorosità, devono essere spenti senza indugio, una volta assicurato l’ormeggio.
Le prove tecniche e ricarica delle batterie, fuori della zona cantieristica e salvo casi di forza maggiore, possono essere compiute per un massimo di mezzora, nel periodo tra le 8,30 e le 19,30.
La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali predisposti in conformità al piano antincendio del Porto. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell’Autorità Marittima che si avvarrà anche della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Porto all’uopo destinato per tale intervento. Le spese per tali operazioni sono a carico dell’Utente responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Porto.
Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l’intervento ispettivo della Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l’osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale.
- Prima della messa in moto del motore l’utente deve provvedere alla areazione del vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina e perdite degli stessi in atto ;
- Gli impianti elettrici di bordo devono sempre essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- Il rifornimento dei carburanti deve essere effettuato esclusivamente presso l’apposito centro di erogazione, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente aerati;
- Gli estintori di bordo devono essere conformi alla normativa in vigore, in numero adeguato e mantenuti in costante e perfetta efficienza.
- Per ragioni di sicurezza non possono essere utilizzati a bordo in assenza di occupanti sistemi di riscaldamento con stufe elettriche o a gas, nè possono essere mantenuti accesi fuochi per uso cucina.
- L’acqua corrente può essere mantenuta aperta solo per usi effettivi e in presenza dell’utente; per nessun’altra ragione può essere mantenuta aperta
- È vietato aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant’altro lungo banchine e pontili.
- È vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (latte, taniche,fusti).
- È vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni;
- In tutto lo specchio acqueo è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di “tender”
- In tutto lo specchio acqueo è vietata la balneazione;
- E’ vietato occupare superfici e pontili con imbarcazioni, attrezzi,materiali o contenitori di combustibili o materiali infiammabili;
- È vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, levigatura e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti al posto ormeggio o l’uso di altri apparecchi ad elevato voltaggio che possano provocare rischi per la incolumità delle persone o danni alle cose, con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria manutenzione;
- È vietato ormeggiare unità senza autorizzazione della Direzione del Porto;
In caso di inizio a bordo, sia l’equipaggio della imbarcazione colpita che quello delle imbarcazioni vicine, devono fare il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) , la Direzione del Porto che informerà l’Autorità Marittima ed i VV.FF.. In particolare l’imbarcazione con fiamme a bordo, deve essere immediatamente isolata a cura del personale della Direzione e/o del Proprietario.
L’utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari è attribuito esclusivamente alla società concessionaria subordinatamente all’autorizzazione dell’Autorità Portuale. La pubblicità all’interno delle aree concesse in uso esclusivo ai soggetti convenzionati indicati al punto 4 dell’art. 1 non potrà essere in contrasto con l’attività economica dei medesimi.
Articolo 1 – Sfera di applicazione
Articolo 2 – Modifiche al regolamento
Articolo 3 – Rapporti con le Pubbliche Autorità
Articolo 4 – Rapporti con le Società Convenzionate
Articolo 5 – Obblighi della Società Concessionaria
Articolo 6 – Assistenza radiotelefonica
Articolo 7 – Direzione del Porto
Articolo 8 – Compiti della Direzione del Porto
Articolo 9 – Vigilanza e/o guardiania
Articolo 10 – Sanzioni
Articolo 11 – Interventi d’ufficio della Direzione del Porto
Articolo 12 – Caratteristiche dei posti ormeggio
Articolo 13 – Dotazioni tecniche dei posti ormeggio
Articolo 14 – Disponibilità dei posti ormeggio
Articolo 15 – Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato
Articolo 16 – Divieto di ormeggio contemporaneo
Articolo 17 – Disponibilità dei parcheggi auto
Articolo 18 – Divieto di parcheggio al di fuori del posto assegnato
Articolo 19 – Tariffe per l’Utenza
Articolo 20 – Imbarcazioni in transito
Articolo 21 – Registro delle imbarcazioni in transito
Articolo 22 – Riserva dei posti per l’Utenza in transito
Articolo 23 – Tariffe per l’Utenza in transito
Articolo 24 – Responsabilità ed obblighi per l’Utente
Articolo 25 – Entrata, uscita e manovre in Porto
Articolo 26 – Accesso al posto ormeggio
Articolo 27 – Modo di ormeggiarsi
Articolo 28 – Efficienza delle imbarcazioni
Articolo 29 – Assenza superiore a 24 ore
Articolo 30 – Viabilità
Articolo 31 – Accesso al Porto e ai pontili
Articolo 32 – Introduzione di animali
Articolo 33 – Accesso e sosta veicolare
Articolo 34 – Divieto di deposito di materiale
Articolo 35 – Operazione di alaggio e varo
Articolo 36 – Divieto di svolgere attività economiche
Articolo 37 – Autorizzazione dei lavori in conto terzi
Articolo 38 – Autorizzazione dei lavori in conto proprio
Articolo 39 – Garanzie assicurative
Articolo 40 – Tutela contro gli inquinamenti
Articolo 41 – Mezzi antincendio
Articolo 42 – Prescrizioni per gli utenti
Articolo 43 – Misure da adottare in caso di incendio
Articolo 44 – Utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari